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[1]Sono convalidati i Regi decreti 24 settembre 1931, numeri 1221 e 1222, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1931-32. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 1931 - Anno X

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]Mussolini - Mosconi.

[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-12-17;1584~art2 · fonte del testo