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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1926 al 9 maggio 2025. 399 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I sudditi britannici, eccetto quelle persone che sono diventate tali con l'annessione della Colonia del Kenya, ordinariamente residenti al momento dell'entrata in vigore della presenteConvenzione nel territorio trasferito di cui all'articolo 1, conserveranno la loro nazionalita' britannica senza essere costretti a ritirarsi dal detto territorio o ad abbandonare le loro proprieta', a meno che nei mesi dell'entrate in vigore della presente Convenzione essi optino per la nazionalita' italiana. Nel caso che essi non opteranno per la nazionalita' italiana e vorranno ritirarsi dal territorio trasferito, avranno facolta' di farlo nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I protetti britannici e i sudditi britannici che sono divenuti tali con l'annessione della colonia del Kenya, ordinariamente residenti nel territorio trasferito, acquisteranno la nazionalita' italiana e cesseranno di essere rispettivamente protetti britannici e sudditi britannici. Tuttavia, purche' tali persone non siano somali ne' appartengano alle razze indigene del territorio trasferito, esse avranno il diritto di conservare la loro nazionalita' a condizione che si ritirino dal territorio trasferito nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Lo stesso diritto e' riconosciuto ad un certo numero di somali separati dalle loro famiglie dalla nuova frontiera, compatibilmente con le risorse dei pozzi e dei pascoli nel territorio definito nell'annesso al presente articolo, e tenendo conto delle presenti e delle ragionevoli future esigenze delle tribu' o fazioni di tribu' gia' residenti nel suddetto territorio, e purche' tali persone siano individualmente registrate prima di essere autorizzate a passare in territorio britannico. La Commissione di cui all'art. 12 della presente Convenzione decidera' circa la sufficienza a tal riguardo dei detti pozzi e pascoli e circa il numero delle persone che potranno prevalersi di tale diritto. Le persone che si ritireranno dal territorio trasferito secondo le disposizioni del presente articolo saranno autorizzate a portare seco la loro proprieta' mobiliare di qualsiasi specie senza pagamento di alcuna tassa di esportazione. Esse non saranno neanche soggette riguardo a tale proprieta' ad alcuna tassa di importazione nella colonia del Kenya. Esse avranno facolta' di conservare le loro proprieta' immobiliari nel territorio trasferito.

tolto: Annesso.

tolto: Il territorio situato tra una linea diretta dalle paludi del Lorian a Saddi, una linea diretta fino ad El Beru, quindi la linea descritta all'art. 1 da El Beru fino alla congiunzione della linea stessa con il confine tra il Tanaland ed il Giubaland, ed una linea diretta dalla congiunzione suddetta fino alle paludi del Lorian.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1587~art6 · fonte del testo