[1]Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie e' istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale. Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unita':

[2]colonnelli............................. 1 tenenti colonnelli......................... 8 capitani............................. 30 marescialli maggiori....................... 25 marescialli capi......................... 28 marescialli ordinari....................... 28 appuntati e finanzieri...................... 30 L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1 gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, e' sostituita con quella allegata alla presente legge. Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Testo vigente dal 4 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159~art5 · fonte su Normattiva