Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti alla attivita' ispettiva in materia valutaria.
Testo vigente dal 4 maggio 1976
