1. La gente di mare alla quale si applica la presente Convenzione avra' diritto ad un congedo pagato annuale di una durata minima determinata. 2. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' specificare la durata del congedo annuale in una dichiarazione allegata alla propria ratifica. 3. La durata del congedo non dovra' in nessun caso essere inferiore a trenta giorni civili per un anno di servizio. 4. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro, mediante una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della propria ratifica.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art3 · fonte su Normattiva