Art. 3 (Convention 147)
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione informera', nella misura del possibile, i propri cittadini dei problemi che possono risultare da un ingaggio su di una nave immatricolata in uno stato che non abbia ratificato la detta convenzione, sino a quando non abbia acquisito la convinzione che vengono applicate delle norme equivalenti a quelle fissate dalla presente convenzione. Le misure adottate a tale effetto dallo Stato che ratifica la presente convenzione non dovranno essere in contraddizione con il principio della libera circolazione dei lavoratori stipulato dai trattati dei quali questi due Stati possono essere parti.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
