Art. 4 (Convention 147)
1. Se un Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e nel cui porto la nave faccia scalo nel normale corso della propria attivita' o per un motivo inerente a ragioni operative riceve un reclamo o acquisisce la prova che tale nave non e' conforme alle norme figuranti nella presente Convenzione dopo che questa sara' entrata in vigore, puo' indirizzare un rapporto al governo del paese nel quale la nave e' immatricolata, unitamente ad una copia inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e adottare le misure necessarie per normalizzare ogni situazione che si sia creata a bordo e che costituisce un evidente pericolo per la sicurezza o la salute. 2. Nell'adottare tali misure, il Membro dovra' informare immediatamente il piu' vicino rappresentante marittimo, consolare o diplomatico dello Stato di bandiera e chiedere a tale rappresentante di essere presente se possibile, inoltre non dovra' indebitamente trattenere o imporre ritardi alla nave. 3. Ai fini del presente articolo, per "reclamo" si intende ogni informazione sottoposta da un membro dell'equipaggio, da un ente professionale, da una associazione, da un sindacato, o generalmente, da ogni persona che abbia interesse alla sicurezza della nave, anche sotto l'aspetto dei rischi relativi alla sicurezza o alla salute del suo equipaggio.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
