[1]Indicazione di applicazione a titolo provvisorio

[2]1. Un Governo firmatario che abbia fatto una notifica in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 65 puo' anche indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore conformemente all'articolo 67, sia, se il presente Accordo e' gia' in vigore ad una data specificata. L'indicazione, da parte di un Governo firmatario, della propria intenzione di applicare il presente Accordo quando questo entrera' in vigore conformemente all'Articolo 67, e' considerata, ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio, come equivalente nei suoi effetti ad uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara nel momento in cui fa la notifica, se entra nell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 2. Quando il presente Accordo e' in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo, un Governo che faccia una notifica in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 65 puo' inoltre indicare nella propria notifica, o in ogni momento successivo, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio ad una data specificata. Ogni Governo che dia tale indicazione dichiara, al momento della notifica, se entra a far parte dell'Organizzazione in qualita' di membro esportatore o di membro importatore. 3. Un governo che abbia indicato, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando questo entrera' in vigore, che ad una data specificata, e' da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio, sino a quando non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o, altrimenti sino allo spirare del termine fissato nella notifica prevista dall'articolo 65. Tuttavia, se il Consiglio acquisisce la convinzione che il Governo interessato non ha depositato il proprio strumento a motivo di difficolta' che ha incontrato per portare a termine la propria procedura costituzionale, puo' prorogare lo status di membro a titolo provvisorio di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art66 · fonte su Normattiva