1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri nel mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende diversi tipi RSS 1, RSS 3 e TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori FOB porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore. 2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonche' il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinche' riflettano il mercato della gomma naturale. 3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato e' superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art33 · fonte su Normattiva