Art. 34 — Composizione delle scorte stabilizzatrici
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i gradi ed i tipi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati, nonche' alle qualita' di gomma specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri:
- a)il grado ed il tipo inferiore di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice deve essere RSS 3 e TSR 20, e b) devono essere citati tutti i gradi e tipi autorizzati in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3 per cento degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale. 2. Se necessario, con voto speciale, il Consiglio puo' modificare detti criteri e/o i tipi/gradi scelti, in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, nonche' all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualita' della scorta stabilizzatrice. 3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale. 4. Con voto speciale, il Consiglio puo' ordinare al direttore della scorta di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura e' necessaria ai fini della stabilizzazione dei, prezzi.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
