[1]delle parti contraenti notifichera' all'altra l'espletamento della procedura necessaria per l'entrata in vigore del presente Accordo. Questo entrera' in vigore allo scadere del trentesimo giorno dalla data dell'ultima notifica. Il presente Accordo sara' valido per il periodo di validita' dell'Accordo di collaborazione economica e tecnico-scientifica concluso tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche il 23 aprile 1966. Fatto a Roma il 30 novembre 1989 in due esemplari, in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo dell'Unione Repubblica Italiana delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;159~accordo-art8 · fonte su Normattiva