imprese ed organizzazioni cooperanti cercheranno di risolvere mediante trattative tutte le controversie che possono sorgere nel corso della realizzazione della collaborazione economica e tecnico-scientifica nel campo della protezione dei diritti di proprieta' industriale. In caso di mancata intesa, se non e' previsto altrimenti negli accordi o nei contratti stipulati tra le imprese ed organizzazioni cooperanti, l'Ufficio Centrale Brevetti italiano e il Comitato Statale per le invenzioni e le scoperte presso il Comitato di Stato per la Scienza e la Tecnica dell'URSS, conformemente alla loro legislazione nazionale, prendono le iniziative necessarie per riconciliare le parti e dirimere le controversie relative ai diritti di proprieta' industriale e si tengono informati reciprocamente delle iniziative prese. Se la procedura di conciliazione non e' stata messa in opera o se essa non ha potuto portare al regolamento della controversia, questa e' sottoposta all'arbitrato conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 sull'arbitrato.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
