[1]ARTICOLO X 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne, e rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni. Sara' automaticamente prorogato per un altro quinquennio e successivamente rinnovato nello stesso modo. Fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, il suo desiderio di' porre fine all'Accordo. 2. IL presente Accordo puo' essere riveduto per reciproco consenso. Ogni revisione o cessazione del presente Accordo diverra' effettiva, fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti o incorsi in base al presente Accordo prima della data di tale revisione o cessazione. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo Fatto a Roma, il 4 dicembre 2000, in due originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.
[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH Ugo INTINI Abul Hasan CHOWDHURY
Testo vigente dal 7 gennaio 2004
