[1]Scambio di informazioni tra le Parti

[2](1) Le Autorita' Competenti delle Parti si scambiano informazioni su: i reati transfrontalieri commessi in aeroporti, porti e in mare di cui all'articolo 1, coloro che perpetrano e partecipano alla perpetrazione di tali reati, nonche' le circostanze e i modi in cui sono stati commessi tali reati e i provvedimenti adottati; le persone e i beni ricercati; le nuove forme di criminalita' in mare, nei porti e in aeroporti; gli eventi e le attivita' recenti che richiedano misure di sicurezza in mare, nei porti e negli aeroporti; le attivita' tecniche e specialistiche pertinenti alla cooperazione ai sensi del presente Accordo; la legislazione nazionale vigente ed altre normative delle Parti, relative all'attuazione del presente Accordo, in particolare la normativa in materia di attraversamento delle frontiere nazionali ed i requisiti necessari per l'ingresso nell'altro Stato. (2) Le Autorita' Competenti si scambiano, nei tempi prestabiliti, informazioni pertinenti alla messa a punto di analisi congiunte su questioni connesse alla sicurezza in mare, nei porti ed aeroporti.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art4 · fonte su Normattiva