[1]Armonizzazione delle attivita'
[2]Ai fini dell'incremento dell'efficienza nella cooperazione, di cui al presente Accordo, le Autorita' Competenti possono: designare punti di contatto per le attivita' di coordinamento relative alla prevenzione e alla lotta contro i reati in mare, nei porti ed aeroporti, di cui all'articolo 1; mettere a punto analisi congiunte in materia di sicurezza e piani su attivita' operative in mare, nei porti ed aeroporti; svolgere attivita' operative coordinate in mare utilizzando apposite attrezzature e tecniche di polizia; informarsi reciprocamente sui gravi incidenti in mare e fornire le relative informazioni, senza pregiudizio per la competenza nazionale in materia di ricerca e soccorso.
Testo vigente dal 2 novembre 2017
