[1]Armonizzazione delle attivita'

[2]Ai fini dell'incremento dell'efficienza nella cooperazione, di cui al presente Accordo, le Autorita' Competenti possono: designare punti di contatto per le attivita' di coordinamento relative alla prevenzione e alla lotta contro i reati in mare, nei porti ed aeroporti, di cui all'articolo 1; mettere a punto analisi congiunte in materia di sicurezza e piani su attivita' operative in mare, nei porti ed aeroporti; svolgere attivita' operative coordinate in mare utilizzando apposite attrezzature e tecniche di polizia; informarsi reciprocamente sui gravi incidenti in mare e fornire le relative informazioni, senza pregiudizio per la competenza nazionale in materia di ricerca e soccorso.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art6 · fonte su Normattiva