[1]Istruzione e formazione professionale

[2]La cooperazione tra le Autorita' Competenti puo' anche concretizzarsi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare mediante: scambio di esperienze ed informazioni sulle metodologie e attivita' di polizia, includendo inoltre l'apprendimento della lingua dell'altra Parte; convocazione di riunioni di lavoro tra le Parti; formazione di esperti; partecipazione di osservatori nel corso di varie esercitazioni; scambio di visite di docenti.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art7 · fonte su Normattiva