[1]Scambio di funzionari di polizia

[2](1) Nel territorio delle Parti ed in particolare nei principali porti e aeroporti attraverso i quali si svolge il traffico internazionale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia, possono essere effettuati scambi di funzionari di polizia quali osservatori su base temporanea. (2) I funzionari di cui al paragrafo 1 possono analizzare, scambiare e trasmettere le relative informazioni concernenti le attivita' connesse alle operazioni espletate in mare, nei porti ed aeroporti, e contribuiscono ad una cooperazione coordinata ai sensi del presente Accordo. (3) I particolari operativi di tale tipo di cooperazione saranno regolati dai protocolli da approvarsi da parte delle Competenti Autorita'.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art8 · fonte su Normattiva