• 1)- Il trattamento accordato agli investimenti effettuati da cittadini di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei cittadini di qualsiasi Paese Terzo.
  • 2)- Il trattamento accordato alle attivita' relative agli investimenti di ciascuna Parte Contraente per quanto riguarda la gestione, l'utilizzazione e la fruizione dei loro investimenti non sara' meno favorevole di quello concesso ad analoghe attivita' relative ad investimenti di qualsiasi Paese Terzo.
  • 3)- Il trattamento summenzionato non sara' applicato ai vantaggi concessi ai cittadini di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente, per il fatto dell'appartenenza della predetta Parte Contraente ad un'Unione Doganale, ad una Comunita' economica basata su un'Unione Doganale e zona di libero scambio, o a seguito della stipula di qualsiasi altro Trattato che stabilisca una cooperazione basata su di una complementarieta' economica regionale, o di accordi bilaterali relativi ad operazioni specifiche o volti ad agevolare gli scambi frontalieri, o ad evitare la doppia imposizione fiscale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art3 · fonte su Normattiva