1. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel suo territorio agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque Paese terzo. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel suo territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la gestione, la tutela, l'uso, il godimento e la disponibilita' dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investitori di qualunque Paese terzo. 3. Il trattamento sopra indicaro non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori di un Peese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una esistente o futura Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, cooperazione economica regionale o convenzione economica internazionale multilaterale ovvero derivanti da un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese terzo per evitare la doppia imposizione, per facilitare gli scambi di frontiera ovvero da qualunque legislazione nazionale concernente in tutto o in parte le imposizioni fiscali.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
