[1]l. E' istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, a carattere temporaneo, per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per contribuire a migliorare i flussi di tesoreria dei bilanci nazionali. 2. Per il periodo 2007-2009 sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania, sotto forma di pagamenti forfettari in virtu' di uno strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen, i seguenti importi (prezzi 2004):
[2](in milioni di EUR, prezzi 2004)
[3]2007
[4]2008
[5]2009
[6]Bulgaria
[7]121,8
[8]59,1
[9]58,6
[10]Romania
[11]297,2
[12]131,8
[13]130,8
[14]3. Almeno il 50% dei fondi assegnati a ciascun paese a titolo dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen saranno utilizzati per aiutare la Bulgaria e la Romania nell'adempimento degli obblighi assuntisi di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. 4. Il primo giorno lavorativo di ciascun mese del corrispondente anno viene corrisposto alla Bulgaria e alla Romania un dodicesimo di ciascun importo annuale. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. 5. La Commissione puo' adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria e strumento Schengen.
Testo vigente dal 25 gennaio 2006
