1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea (in prosieguo: "strumento di transizione") per svilupparne e rafforzarne la capacita' amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. Tale assistenza e' volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi. 2. L'assistenza e' volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacita' istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale. 3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti alla costruzione istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri. 4. Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi correnti, per la Croazia ammontano in totale a 29 milioni di EUR nel 2013 al fine di rispondere alla priorita' nazionali e orizzontali. 5. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione e' decisa e attuata in conformita' del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione. 6. Particolare attenzione e' prestata a garantire un'adeguata complementarita' con il sostegno previsto del Fondo sociale europeo alla riforma amministrativa e alle capacita' istituzionali.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art30 · fonte su Normattiva