Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunita' europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~atto-art52 · fonte su Normattiva