A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1° maggio 2004.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art33 · fonte su Normattiva