Art. 33 (Protocollo 9)
A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purche' tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1° maggio 2004.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
