di Altre Norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, il presente Accordo non impedira' alle Parti Contraenti ed ai loro investitori di trarre beneficio dalle disposizioni di volta in volta piu' favorevoli. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi, regolamenti o di altre disposizioni, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. 3. Gli investitori di una Parte Contraente possono concludere con gli investitori dell'altra Parte Contraente degli accordi specifici le cui disposizioni non possono peraltro essere in contrasto con il presente Accordo e con la legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato effettuato.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art13 · fonte su Normattiva