ARTICOLO X Applicazioni di Disposizioni Varie. 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo cbe da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di dritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi accordato il trattamento piu favorevole.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;329~accordo-artx · fonte su Normattiva