' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli4, 5, 6 e 7 del presente Accordo saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
