1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle immediate vicinanze. A tal fine, esse avranno cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa. 2. A richiesta debitamente motivata del Direttore, le competenti Autorita' italiane forniranno l'assistenza necessaria per assicurare o mantenere l'ordine all'interno della sede del Centro.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art4 · fonte su Normattiva