1. I locali, gli archivi del Centro ed i suoi documenti, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono inviolabili. 2. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana, potra' entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. 3. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio delle attivita' ufficiali del Centro, il consenso del Direttore si considerera' presunto. 4. Il Direttore usera' ogni diligenza al fine di impedire che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercate per essere estradate in un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art3 · fonte su Normattiva