Le autorita' competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, ne' da disordini nelle immediate vicinanze.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art31 · fonte su Normattiva