1. Il Centro godra', per le sue comunicazioni, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altro governo od organizzazione internazionale. 2. Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o ad uno dei suoi funzionari presso la sede, e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dal Centro con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione od interferenza. Quanto previsto dal presente paragrafo si estendera', inoltre, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate. 3. Il Centro ha il diritto di usare cifrari, spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godono degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art7 · fonte su Normattiva