1. Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, il Centro potra' procurarsi ed acquisire fondi e divise, detenerli e disporne liberamente in qualsiasi valuta anche in conti bancari. 2. Il Centro potra' trasferire liberamente i propri fondi e divise nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, nonche' convertire ogni valuta in qualsiasi altra valuta. 3. Il Governo Italiano fornira' appoggio al Centro affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio e le commissioni bancarie.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art6 · fonte su Normattiva