1. I membri del Consiglio del Centro, del Comitato per i programmi e delle Commissioni consultive godranno dell'immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni. 2. Le persone di cui al paragrafo precedente beneficieranno, nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal Centro, delle disposizioni pertinenti della Convenzione sui privilegi ed immunita' delle Istituzioni Specializzate delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. Beneficieranno inoltre, nel corso del loro soggiorno, dell'insieme degli altri privilegi e immunita' previsti dalla Convenzione suddetta ed in particolare dell'esenzione da ogni restrizione in materia di cambio. 3. L'immunita' della giurisdizione di cui al paragrafo 1 non si applichera' in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo appartenente ad un membro del Consiglio, o del Comitato per i programmi o delle Commissioni consultive, o circolanti per loro conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo citato.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art9 · fonte su Normattiva