1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri agenti a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. 2. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' l'agente dovra' deporre. 3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione.

Testo vigente dal 7 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160~accordo-art11 · fonte su Normattiva