[1]richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presento Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminano, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tirana, il 12 marzo 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Albanese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160~accordo-art23 · fonte su Normattiva