[1]Allegato

[2]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti, esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonche' l'importanza di tutelare l'incolumita' fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive, nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. A tal fine la Parte italiana assistera' gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attivita' sara' in seguito denominato «Assistenza».

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art1 · fonte su Normattiva