[1]- PORTATA DI APPLICAZIONE

[2]1. La presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento, e sottoposto a nuovo trattamento, non rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo trattamento e' parte dello smaltimento del combustibile esaurito. 2. La presente Convenzione si applica altresi' alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi quando questi ultimi risultano da applicazioni civili. Tuttavia essa non si applica ai rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e non provengono dal ciclo di combustione nucleare, a meno che non costituiscano una fonte sigillata ritirata dal servizio o siano dichiarati rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente. 3. La presente Convenzione non si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che siano stati dichiarati come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente. Tuttavia, la presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti dai programmi militari o di difesa, se e quando queste materie sono definitivamente trasferite in programmi esclusivamente civili e gestite nell'ambito di questi programmi. 4. La presente Convenzione si applica altresi' agli scarichi di effluenti in conformita' alle norme degli articoli 4,7,11,14,24 e 26.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art3 · fonte su Normattiva