L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi: smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare; riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari; bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive; creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art2 · fonte su Normattiva