[1]Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso puo' essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti. Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. b. La validita' del presente Accordo sara' automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validita' dello stesso. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 13 ottobre 1995 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo della Repubblica Per il Governo della Repubblica italiana albanese

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 8 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;48~accordo-art9 · fonte su Normattiva