1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione e/o acquistati con i fondi della Parte Italiana secondo quanto previsto dal presente Accordo, conformemente alle procedure concordate tra le Parti e alle clausole dei singoli Contratti o Accordi esecutivi. 2. L'organizzazione russa - destinataria dell'assistenza o committente - assumera' l'impegno di provvedere all'esercizio e alla manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla conservazione dei materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi della Parte Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e materiali esclusivamente nel rispetto delle finalita' previste dall'articolo 1 del presente Accordo. Le forniture delle apparecchiature e dei materiali, importati in Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformita' alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art6 · fonte su Normattiva