[1]e supporto alla Sede
[2]1. L'Italia riconosce che determinati servizi e supporti sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace della Sede. 2. L'Italia effettuera' a sue spese il lavoro di preparazione del Terreno e fornira' i servizi necessari per l'utilizzo della Sede da parte dell'Agenzia; per quanto riguarda l'ESRIN, detti servizi sono illustrati all'Allegato II del presente Accordo. 3. L'Italia effettuera', a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche, gli opportuni lavori di costruzione e manutenzione delle strade di accesso alla Sede e garantira' la fornitura dei seguenti servizi pubblici, ma senza che cio' sia limitato da tale enumerazione: posta, telefono, connessione via cavo, elettricita', acqua, gas, protezione anti-incendio, corrente pubblica, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e rete di trasporto locale. 4. Ai fini della fornitura di detti servizi e supporti sara' applicata una riduzione tariffaria a condizioni analoghe a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche. 5. In caso di interruzione totale o parziale dei servizi e supporti, l'Agenzia godra' dello stesso trattamento preferenziale di cui godono le amministrazioni dello Stato italiano e le missioni diplomatiche. 6. L'Italia prestera' la sua assistenza per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia nei pressi dell'ESRIN. 7. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborera' con i rappresentanti del Governo e con le autorita' locali.
Testo vigente dal 12 agosto 2016
