1. L'organizzazione Russa - destinataria dell'Assistenza - tiene debita contabilita' di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte Italiana e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicita' regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o come diversamente concordato. 2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno diritto, entro sessanta giorni dall'invio di tale richiesta, di effettuare un controllo dell'utilizzo di qualsiasi forma di Assistenza fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo, se possibile nei luoghi dove tale Assistenza viene fornita o utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o dall'interruzione anticipata di un determinato progetto, sempre che nell'Accordo Esecutivo non sia stato indicato un diverso periodo. I dettagli pratici di tali revisioni dei conti e di auditing vengono stabiliti negli Accordi Esecutivi.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art8 · fonte su Normattiva