1. Il versamento degli importi dovuti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo verra' effettuato dalla Parte Italiana all'Autorita' competente della Parte Russa con rate corrispondenti ai pagamenti contrattuali spettanti in valuta (Euro) all'impresa esecutrice dei lavori. A tal fine la Parte Russa inviera' alla Parte Italiana una nota contenente copia della richiesta di pagamento degli importi dovuti, presentata dall'impresa italiana esecutrice dei lavori al Ministero della Difesa della Federazione Russa, corredata da copia della documentazione tecnica e finanziaria presentata dalla stessa. 2. La Parte italiana si impegna - in assenza di ragioni motivate - a trasferire i relativi importi all'Autorita' competente della Parte Russa entro 60 giorni dalla data di ricezione della nota di cui al punto 1 del presente Articolo, e la Parte Russa si impegna - ove non ostino ragioni motivate - a liquidare dette somme alla impresa esecutrice dei lavori entro 10 giorni dalla ricezione. I pagamenti saranno effettuati nei termini indicati. 3. Fermo restando che ciascuna delle parti rispondera' per gli inadempimenti ingiustificati, in caso di cessazione o di ritardo da parte italiana nell'erogazione dei finanziamenti del presente Accordo, l'Autorita' competente della Parte Russa non ha responsabilita' nei confronti dell'impresa italiana capo-commessa, in relazione ai contratti conclusi. In presenza di ogni controversia, ciascuna delle Parti potra' richiedere di tenere consultazioni congiunte per la sollecita soluzione della controversia. Le Parti comunque faranno ogni possibile sforzo per risolvere la controversia entro 60 giorni. 4. La Parte Russa si impegna a trasmettere due volte all'anno alla Parte Italiana una relazione sui lavori effettuati dall'impresa (capo commessa) e sull'utilizzo dei fondi ricevuti nonche', al termine dell'esecuzione dei contratti, una relazione finale sui servizi forniti e sui materiali messi a disposizione. 5. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento e l'esecuzione dei lavori la Parte Italiana ha il diritto di inviare missioni tecniche nel luogo di esecuzione dei lavori relativi ai progetti. Le spese delle missioni tecniche saranno a carico della Parte Italiana. 6. L'impresa italiana (capo commessa) esecutrice dei lavori, previo assolvimento degli obblighi fiscali ed in conformita' con la legislazione russa, potra' trasferire liberamente fuori della Federazione Russa le somme ricevute in pagamento di prestazioni fornite in esecuzione dei contratti con l'Autorita' competente della Parte Russa nel corso del presente Accordo.
Testo vigente dal 6 marzo 2001
