1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo vengono designate le seguenti Autorita' competenti: - da Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. - da Parte Russa, il Ministero della Difesa della Federazione Russa; 2. L'Autorita' competente della Parte Russa e' responsabile, in conformita' con la legislazione della Federazione Russa, della programmazione dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di distruzione degli stock di armi chimiche e della supervisione relativa alla realizzazione dei progetti. Per la realizzazione delle attivita' suindicate e la fornitura dei beni e servizi finanziati con il presente Accordo, l'Autorita' competente della Parte Russa (committente) scegliera' in accordo con la Parte Italiana una impresa italiana (capo commessa) specializzata nei settori indicati nel comma 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo, che abbia avuto precedente esperienza di lavoro sul mercato russo e offra necessarie garanzie. 3. L'assegnazione dei lavori e la stipula dei contratti con l'impresa italiana prescelta saranno effettuati direttamente dall'Autorita' competente della Parte Russa in conformita' con la legislazione russa, previo il necessario studio da parte dell'impresa del sito prescelto mediante rilevazioni sul posto. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli obiettivi, l'oggetto e la denominazione dei lavori, la lista dettagliata dei servizi e delle attrezzature da fornire, i prezzi concordati, i termini e le modalita' di pagamento degli importi pattuiti, le forme di garanzia a carico dell'impresa italiana, le agevolazioni e le esenzioni concesse dalla Parte Russa, secondo quanto disposto dal presente Accordo, nonche' i metodi di soluzione delle controversie. 4. L'Autorita' competente della Parte Russa inviera' all'Autorita' conpetente della Parte Italiana le copie dei documenti contrattuali sottoscritti per la verifica della loro conformita' alle disposizioni del presente Accordo. 5. La Parte Russa prestera' ogni assistenza possibile all'impresa italiana prescelta al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per la realizzazione dei progetti concordati nei tempi previsti dai contratti. La Parte Russa, in conformita' con la legislazione in vigore nella Federazione Russa, fara' ogni possibile sforzo per creare le condizioni piu' favorevoli alla realizzazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 6 marzo 2001
