[1]PUBBLICHE
[2]1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato;
- b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato, il quale: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati Contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 13 novembre 2009
