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[1]Per le merci indicate nell'annessa tabella A, l'imposta sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e' stabilita nella misura di L. 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.
[2]Art. 2.
[3]Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura dell'8 per cento, a norma dell'articolo precedente, si corrisponde in ragione del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento dell'atto della vendita al pubblico, giusta, le norme stabilite per la vendita al minuto dalla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.
[4]Art. 3.
[5]Per le importazioni delle merci di cui all'annessa tabella A, l'imposta e' dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.
[6]Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore e' dovuta l'imposta nella misura normale del 2 per cento, se la merce e' venduta nello stesso stato in cui e' stata importata, e nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ove la merce abbia subito manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni.
[7]Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere in apposito registro di carico e scarico delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
[8]Art. 4
[9]Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci, di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del 2 per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.
[10]Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante e produttore o all'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del 2 per cento, salvo quanto e' disposto dal secondo comma del precedente art. 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.
[11]Art. 5.
[12]Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella B, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.
[13]Art. 6.
[14]Le disposizioni stabilite dalla presente legge non si applicano per le vendite e forniture delle merci indicate nell'annessa tabella A, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera nazionale Dopolavoro ed alla Gioventu' italiana del Littorio, nonche' a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.
[15]Art. 7.
[16]Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.
[17]Art. 8.
[18]Le modificazioni apportate con la presente legge al R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorrere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegato B, annessa al succitato decreto-legge. Non sono peraltro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, sopratassa e penale.
[19]Art. 9.
[20]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate sino alla data di approvazione del detto testo unico in materia di imposta generale sull'entrata.
[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[22]Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX
[23]VITTORIO EMANUELE
[24]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[25]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 2 dicembre 1940 al 1 gennaio 1947
