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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune o largo consumo.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 11 marzo 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - PUTZOLU

[13]Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

[14]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 2 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-03-11;161~art1 · fonte del testo