Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 677 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: «All'uopo:
tolto: a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;
tolto: b) provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonche' agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;
tolto: c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;
tolto: d) determina il fabbisogno alimentare di ciascuna Provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilita';
tolto: e) vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attivita' e assicurarne il funzionamento, con facolta' di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi;
tolto: f) stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;
tolto: g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;
tolto: h) procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonche' agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di generi alimentari. Gli organismi cosi' costituiti agiscono alle dirette dipendenze del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
tolto: i) in generale provvede a quanto e' necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi.
tolto: «Per i provvedimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste».
tolto: «Art. 6. - I compiti di cui al presente decreto-legge spettano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
tolto: «Al centro le funzioni sono disimpegnate dalla Direzione generale dell'alimentazione; nei capoluoghi di ciascuna Provincia, dalle esistenti Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, riorganizzate e provviste di propria attrezzatura. A capo di esse e' un direttore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del prefetto.
tolto: Il direttore prende gli ordini dal prefetto a cui il Ministro per l'agricoltura e foreste impartisce le opportune disposizioni. Il prefetto e' coadiuvato da un Comitato speciale tratto da quello di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e costituito dal prefetto che lo presiede, dal segretario federale, dal vice presidente del Consiglio provinciale dello corporazioni, dalla fiduciaria dei Fasci femminili della Provincia, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'ufficio, del Consiglio provinciale delle corporazioni.
tolto: «Dal Comitato speciale, che avra' per segretario il direttore della Sezione, possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del Comitato di presidenza o esperti delle Organizzazioni sindacali di categoria.
tolto: «Il Comitato speciale sostituisce il Consiglio direttivo previsto per la Sezione dell'alimentazione dall'art. 8 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222».
tolto: «Art. 10. - Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme e i mezzi occorrenti per assicurare la adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione».
tolto: «Art. 11. - E' abrogato il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, salvo le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, sostituite alle disposizioni ivi richiamate quelle corrispondenti del presente decreto.
tolto: «Ai reati preveduti dai detti articoli si applicano le norme degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.
tolto: «E' altresi' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto».
tolto: «Art. 12. - Continuano ad avere vigore, fino a nuova disposizione, tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - TASSINARI - AMICUCCI - PUTZOLU - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCARDI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-04-24;385~art1 · fonte del testo