[1]TRATTATO
[2]SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
[3]A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE tra
[4]LA REPUBBLICA ITALIANA e
[5]LO STATO DELLA LIBIA
[6]La Repubblica Italiana e lo Stato della Libia, qui di seguito denominati «Parti Contraenti», desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della liberta' in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale d'origine dei medesimi.
[7]Hanno stabilito quanto segue:
[8]Art. 1.
[9]Definizioni
[10]Ai fini del presente Trattato, il termine:
- a)«condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, in conseguenza della commissione di un reato;
- b)«sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva, non piu' soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna;
- c)«persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva;
- d)«Stato di Condanna» indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
- e)«Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per eseguire la condanna;
- f)«Autorita' Centrale» indica i rispettivi Ministeri della Giustizia.
Testo vigente dal 19 novembre 2025
