Art. 17 (Trattato)
[1]Notifica del risultato
[2]Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
