[1]Notifica del risultato

[2]Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art17 · fonte su Normattiva