[1]RIGUARDO ALL'ESECUZIONE

[2]1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna:

  • a)quando la persona condannata viene rilasciata;
  • b)se alla persona condannata e' concessa la liberazione condizionale;
  • c)se la persona condannata e' evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; 2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art16 · fonte su Normattiva