[1]RIGUARDO ALL'ESECUZIONE
[2]1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna:
- a)quando la persona condannata viene rilasciata;
- b)se alla persona condannata e' concessa la liberazione condizionale;
- c)se la persona condannata e' evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; 2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
